Circ. n. 25
Per promuovere l’acquisizione e la diffusione di comportamenti rispettosi delle regole e della legalità, della salute, della qualità della vita, con la presente si ribadisce a tutto il personale la necessità del rispetto del divieto di fumo (esteso alle sigarette elettroniche), operante in tutti i locali e le aree di pertinenza, interne ed esterne, di ciascuna delle sedi di questo Istituto.
Si rammenta che il Decreto Legge 12 settembre 2013 n.104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, entrato in vigore il 12/09/2013, impone all’art. 4, in materia di “Tutela della salute nelle scuole”, che il divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi) sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari.
È vietato anche l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola, come previsto dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4, c.2).
Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n 584, così come modificato dall’art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni).
Gli adempimenti da adottare rimangono quelli della Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”, sulla tutela della salute dei non fumatori. La Circolare del Ministero della Salute precisa che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche devono individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni.
La circolare precisa anche l’obbligo di esporre cartelli indicanti il divieto di fumo, come indicato nell’accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004. A tale proposito si rappresenta che le aree di pertinenza dell’istituto comprendono tutte le aree comprese nelle recinzioni della sede. La vigilanza sugli alunni è esercitata da tutto il personale della scuola, docenti e personale ausiliario, secondo la normativa vigente.
In particolare, il personale docente è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni, sia in aula che negli spazi esterni. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori, di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza della Scuola.
La riscossione diretta della sanzione da parte dell’Istituto è vietata; il pagamento, quindi, deve essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale oppure in banca o uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli Uffici postali con bollettino di c/c postole intestato alla Tesoreria Provinciale (causale: infrazione divieto di fumo), come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04. I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento presso la Segreteria.
Coloro che non faranno rispettare le disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 euro. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell’istruzione, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attività formative finalizzate all’educazione alla salute.
Di seguito si indicano i docenti preposti ad accertare le infrazioni e ad imporre le sanzioni pecuniarie:
|
REFERENTI ANTIFUMO |
|
|
SEDE |
PREPOSTI |
|
Viale Colombo |
P. Orsatti e S. Angius |
|
Don Sturzo |
O. Boscu e G. Rosas |
|
Magellano |
S. Deiana, S. Chelo e M. Meloni |
|
Caboto |
D. Marchionni e M. Lecca |
da Segreteria
del mercoledì, 17 settembre 2025